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Oggi compie 75 anni la Costituzione della Repubblica Italiana… ma è ancora giovane

costituzione italiana

&NewLine;<p><em>Il 1° gennaio 1948 entrò in vigore dopo che era stata approvata dall’Assemblea Costituente il 22 dicembre e promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947<&sol;em>&period; <em>L&&num;8217&semi;iniziativa dell&&num;8217&semi;ANCRI Calabria<&sol;em><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>di Maurizio Bonanno<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<&excl;--more-->&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Appena 75 anni sono poca cosa nell&&num;8217&semi;album della Storia e la Costituzione Italiana non può certo considerarsi vecchia&comma; tutt&&num;8217&semi;altro&&num;8230&semi; è stata approvata dall’Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e promulgata dal Capo provvisorio dello Stato&comma; Enrico De Nicola&comma; cinque giorni dopo&comma; il 27 dicembre per entrare in vigore in vigore l’1 gennaio 1948&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<figure class&equals;"wp-block-image size-large"><img src&equals;"http&colon;&sol;&sol;vivipress&period;local&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2023&sol;01&sol;firna-costituzione&period;jpg&quest;w&equals;700" alt&equals;"" class&equals;"wp-image-5822"&sol;><&sol;figure>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>La Costituzione italiana è composta da&nbsp&semi;139 articoli&nbsp&semi;suddivisi in quattro sezioni&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Proprio il 27 dicembre scorso&comma; in occasione dei 75 anni della sua promulgazione l&&num;8217&semi;ANCRI Calabria&comma; l&&num;8217&semi;Associazione che annovera gli Insigniti al Merito della Repubblica&comma; ha voluto celebrare la ricorrenza con una cerimonia &&num;8211&semi; sobria&comma; quanto significativa &&num;8211&semi; che è stata anche l&&num;8217&semi;occasione per presentare il Calendario ANCRI 2023&comma; dedicato per l&&num;8217&semi;appunto alla Costituzione&comma; tenutasi presso la Sala Oro&comma; presenti i presidenti provinciali dell&&num;8217&semi;Associazione&comma; oltre che diversi associati&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Il Referente regionale&comma; Gaetano Paduano&comma; ha annunciato di aver prodotto al Presidente della Regione&comma; Roberto Occhiuto&comma; la richiesta ufficiale di intitolare una delle sale della Cittadella Regionale al Tricolore&period; La circostanza è ovviamente servita per una &&num;8220&semi;riflessioni&&num;8221&semi; sui Principi della Costituzione Italiana prendendo spunto dalla relazione che&comma; in qualità di iscritto all&&num;8217&semi;ANCRI&comma; ho avuto il compito di predisporre volendo dedicarla alla prima parte&comma; costituita da dodici articoli&comma; che rappresenta i PRINCIPI FONDAMENTALI attraverso i quali la Repubblica&nbsp&semi;riconosce e garantisce i&nbsp&semi;diritti inviolabili dell’uomo&comma; cioè quelli definiti dalla dichiarazione universale dei diritti umani pubblicata dall’ONU&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<figure class&equals;"wp-block-image size-large"><img src&equals;"http&colon;&sol;&sol;vivipress&period;local&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2023&sol;01&sol;322614734&lowbar;494961245960811&lowbar;3324103597682303286&lowbar;n&period;jpg&quest;w&equals;1024" alt&equals;"" class&equals;"wp-image-5823"&sol;><&sol;figure>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Con la parola &OpenCurlyQuote;’riconoscere’’ viene mostrata l’origine naturale di questi diritti&comma; cioè che non sono stati creati dallo Stato&period;<br>I dodici articoli contenuti nei &OpenCurlyDoubleQuote;Principi fondamentali” definiscono le caratteristiche di fondo dell’ordinamento costituzionale italiano&colon; forma repubblicana&comma; sistema democratico&comma; riconoscimento dei diritti umani&comma; affermazione del principio di uguaglianza&comma; centralità del lavoro&comma; principio di autonomia alla base dell’assetto regionale dello Stato&comma; libertà di religione ma non confessionalità dello Stato&comma; collegamento con la Comunità internazionale per la promozione della pace al costo della cessione di sovranità&period;<br>Si tratta di principi e valori fondativi del sistema giuridico dettato dalla Costituzione e&comma; dato importante&comma; ESSI NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI UNA PROCEDURA DI REVISIONE COSTITUZIONALE CHE LI ELIMINI&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Al di là di ogni altra considerazione&comma; l&&num;8217&semi;intervento ha inteso soffermarsi solo su alcuni di questi Principi che – a mio modesto avviso &&num;8211&semi; rappresentano pietre miliari della vita quotidiana secondo il testo della Costituzione&period; Questo anche in considerazione di una indimenticabile esperienza personale che ho avuto la fortuna e l&&num;8217&semi;onore di poter vivere&comma; quando&comma; ancora studente universitario l&&num;8217&semi;on&period; Giacinto Froggio Francica&comma; deputato all&&num;8217&semi;Assemblea Costituente&comma; volendo conoscere meglio&comma; mi concesse l&&num;8217&semi;onore di ospitarmi nel suo studio privato presso l&&num;8217&semi;abitazione di Vibo Valentia&comma; incontro che si è poi ripetuto altre due volte &lpar;a quel tempo&comma; sebbene giovane studente rivestivo un ruolo che mi consentiva di essere attivo in ambito sociale&comma; nella veste di Presidente del Leo Club di Vibo Valentia&comma; ruolo che egli ritenne importante essendo stato a sua volta fondatore del Lions Club di Vibo Valentia e Governatore dei Lions dell&&num;8217&semi;Italia Meridionale&rpar;&comma;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Eletto all’Assemblea costituente nelle liste della Democrazia Cristiana&comma; l&&num;8217&semi;on&period; Giacinto Froggio Francica fece parte della Commissione dei 75 come membro della Seconda sottocommissione&comma; i suoi racconti&comma; soprattutto le sue considerazioni rimangono ancora oggi un punto di riferimento di valore assoluto&period;&nbsp&semi;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Proprio ripensando a quei colloqui&comma; alla lezione ricevuta&comma; insieme all&&num;8217&semi;onore di quegli incontri&comma; ho ritenuto fosse opportuno soffermarsi su alcuni di questi Principi&period; partendo dal presupposto che nell’articolo 3 si legge&comma; infatti&comma; che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge&comma; senza distinzione di sesso&comma; razza&comma; lingua e&nbsp&semi;religione&period;&nbsp&semi;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<figure class&equals;"wp-block-image size-large"><img src&equals;"http&colon;&sol;&sol;vivipress&period;local&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2023&sol;01&sol;la-costituzione-italiana&period;jpg&quest;w&equals;960" alt&equals;"" class&equals;"wp-image-5825"&sol;><&sol;figure>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Tra questi principi&comma; quello di&nbsp&semi;<strong>laicità&comma; i<&sol;strong>n base al quale lo Stato italiano riconosce ogni tipo di fede religiosa senza discriminazioni&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>L’Italia è uno Stato laico&comma; nel senso che&comma; come affermato dalla giurisprudenza&comma; le&nbsp&semi;leggi ordinarie&comma; i&nbsp&semi;regolamenti e tutta l’attività della Pubblica Amministrazione&nbsp&semi;devono conformarsi al&nbsp&semi;principio di laicità&nbsp&semi;che costituisce uno dei profili della&nbsp&semi;forma di Stato&nbsp&semi;così come&nbsp&semi;delineato&nbsp&semi;dalla Carta costituzionale&period; Tale principio&comma; pur non formalmente espresso&comma; viene presupposto e si ricava in&nbsp&semi;via interpretativa&nbsp&semi;dall’analisi di numerosi&nbsp&semi;articoli della Costituzione&nbsp&semi;&lpar;cfr&period; artt&period; 2&comma; 3&comma; 7&comma; 8&comma; 19 e 20&rpar; e dall’orientamento che la giurisprudenza&comma; soprattutto quella costituzionale&comma; ha espresso quando è stata chiamata a pronunciarsi in merito&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Dunque&comma; lo Stato italiano è una&nbsp&semi;Repubblica democratica laica e aconfessionale&comma; senza cioè una religione ufficiale&comma; sebbene manchi nella sua Carta costituzionale una chiara ed espressa previsione del&nbsp&semi;principio di laicità&nbsp&semi;come&comma; al contrario&comma; avviene in altri Stati &lpar;si pensi all’art&period; 1 della Costituzione francese&rpar; che si professano apertamente «laici»&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>È quella che si definisce la «anomalia» della «laicità all’italiana»&comma; che non significa indifferenza nei confronti della religione&comma; ma che&nbsp&semi;assicura&nbsp&semi;eguale tutela del sentimento religioso&comma; indipendentemente dalla confessione che lo esprime&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Un altro principio riconosciuto è quello del&nbsp&semi;<strong>pluralismo<&sol;strong>&comma; tipico di uno Stato democratico&period; Con&nbsp&semi;pluralismo si intende il riconoscimento di individui e gruppi diversi per etnia&comma; religione&comma; cultura e politica&period; Nella Costituzione&comma; lo Stato dichiara di non intervenire in alcun tipo di associazione e di lasciare il singolo libero di agire&period; Fra questi vi sono anche gruppi come i sindacati e gli stessi partiti politici&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Secondo questo principio pluralista&comma; la persona non è vista solo come individuo singolo&comma; ma come centro di una molteplicità di relazioni che danno vita ad organizzazioni autonome dello Stato&comma; a loro volta titolari di diritti &lpar;così come stabilito dall’art&period;2 Cost&period;&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Il pluralismo che la costituzione garantisce ha due aspetti&colon;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>&&num;8211&semi; comporta la libertà di formazione e di azione di una pluralità di aggregazioni a cui l&&num;8217&semi;individuo è libero di scegliere se partecipare o no&comma; e che possono vivere in piena dipendenza da altri gruppi identici o analoghi&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>&&num;8211&semi; garantisce il riconoscimento di una molteplicità di forme di aggregazione sociale che possono esistere ed operare per i fini più diversi&period;<br><br><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Un tema centrale che viene affrontato tra i principi fondamentali della nostra Costituzione&comma; è quello del&nbsp&semi;<strong>lavoro<&sol;strong>&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Il principio lavorista trova la sua espressione specialmente nell&&num;8217&semi;art&period; 1 e poi nell’art&comma; 4&period; Il lavoro è considerato come strumento di realizzazione della personalità e di adempimento del dovere di solidarietà e il diritto al lavoro è il primo dei diritti sociali&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>In particolare&comma; il primo comma dell’art&period; 4 sancisce il riconoscimento del diritto al lavoro&nbsp&semi;per tutti i cittadini e l’impegno&nbsp&semi;della Repubblica a promuovere&nbsp&semi;le condizioni per renderlo effettivo&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Averlo incluso tra i principi fondamentali non è casuale&comma; così come non lo è il riferimento alla Repubblica&comma; anziché allo Stato&comma; che come si è detto sottolinea il coinvolgimento dell’intera collettività&nbsp&semi;&lpar;cittadini e pubblici poteri&rpar; nel perseguimento del fine indicato&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Nell’idea dei Costituenti il lavoro non è quindi soltanto uno&nbsp&semi;strumento&nbsp&semi;attraverso il quale mettere a frutto le proprie capacità e&nbsp&semi;sostentarsi&comma; ma anche un&nbsp&semi;mezzo di partecipazione&nbsp&semi;attiva alla realizzazione della collettività&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Il principio <strong>democratico<&sol;strong>&comma; espresso nel primo comma dell&&num;8217&semi;art&period;1 Cost&period;&comma; è considerato quello più comprensivo perché racchiude in sé l&&num;8217&semi;origine degli altri&period; Tale principio deve essere inteso nel suo significato più ampio in base al quale comprende i seguenti elementi&colon;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>&&num;8211&semi; principio di maggioranza&colon; la sovranità appartenente al popolo&semi;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>&&num;8211&semi; istituti di garanzia per i diritti delle minoranze&semi;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>&&num;8211&semi; trasparenza nei processi decisionali dei pubblici poteri&semi;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>&&num;8211&semi; libertà civili che comportano la garanzia per libertà di manifestazione del pensiero&comma; stampa&comma; riunione&comma; ecc&period; Infatti solo in società in cui tutti siano messi in grado di conoscere i termini delle scelte e di scegliere liberamente&comma; il consenso maggioritario&comma; su cui si basa l&&num;8217&semi;esercizio dell&&num;8217&semi;autorità&comma; ha significato&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>&&num;8211&semi; condizioni che assicurino un&&num;8217&semi;effettiva partecipazione &lpar;art&period;3&sol;II Cost&period;&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Ovviamente&comma; di particolare interesse è certamente l’articolo 5 che assicura alle collettività territoriali &lpar;Comuni&comma; Provincie&comma; Regioni&rpar; l’<strong>autonomia<&sol;strong> dallo Stato&nbsp&semi;e permette&comma; in questo modo&comma; ai cittadini di partecipare più da vicino alla vita politica del Paese&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<h6 class&equals;"wp-block-heading">Di particolare valore il fatto che tutto ciò è garantito&comma; attraverso l’articolo 5&comma; partendo però da un presupposto essenziale e inderogabile &&num;8211&semi; si legge&comma; infatti&colon; <em> La Repubblica&comma; una e indivisibile&comma; riconosce e promuove le autonomie locali&semi; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo&semi; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento&period;<&sol;em><&sol;h6>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Dunque&comma; l’Italia è uno Stato unitario&comma; una comunità di persone che parlano la stessa lingua e hanno un patrimonio storico e culturale comune&period; Ma Stato unitario non significa Stato centralizzato&comma; come era quello fascista&comma; in cui tutte le decisioni venivano prese a Roma&period;<br>La Costituzione&comma; infatti&comma; afferma due diversi principi&colon; il decentramento&comma; in base al quale l’amministrazione statale deve prevedere anche organi dislocati sul territorio&comma; e l’autonomia&comma; per cui esistono enti pubblici&comma; diversi dallo Stato&comma; che amministrano parti del Paese&comma; rappresentando le comunità che vi abitano &lpar;Comuni&comma; Province&comma; Regioni&colon; si vedano gli artt&period; 114 e ss&period;&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>La norma denota la maestria dei Costituenti nel riuscire a conciliare <strong>principi<&sol;strong> tra loro apparentemente <strong>contrastanti<&sol;strong>&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>La prima parte dell’art&period; 5 identifica infatti i caratteri della Repubblica italiana&comma; definendola <strong>una<&sol;strong> e <strong>indivisibile<&sol;strong>&semi; al contempo sancisce la&nbsp&semi;<strong>promozione<&sol;strong>&nbsp&semi;e il&nbsp&semi;<strong>riconoscimento<&sol;strong>&nbsp&semi;delle&nbsp&semi;<strong>autonomie locali<&sol;strong>&nbsp&semi;e l’attuazione del più ampio&nbsp&semi;<strong>decentramento amministrativo<&sol;strong>&nbsp&semi;dei servizi di matrice statale&comma; cui i <strong>principi<&sol;strong>&nbsp&semi;e&nbsp&semi;i <strong>metodi<&sol;strong>&nbsp&semi;della&nbsp&semi;<strong>legislazione<&sol;strong>&nbsp&semi;sono chiamati ad adeguarsi&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>All’interno dell’art&period; 5 vengono dunque affermati&colon;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>&&num;8211&semi; l’<strong>unitarietà&nbsp&semi;<&sol;strong>e l’<strong>indivisibilità&nbsp&semi;<&sol;strong>della<strong>&nbsp&semi;Repubblica<&sol;strong>&semi;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>&&num;8211&semi; il&nbsp&semi;<strong>pluralismo<&sol;strong>&nbsp&semi;<strong>autonomistico<&sol;strong>&semi;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>&&num;8211&semi; il&nbsp&semi;<strong>decentramento amministrativo<&sol;strong>&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Principi che assurgono al rango di&nbsp&semi;<strong>valori cardine<&sol;strong>&nbsp&semi;dello Stato repubblicano e che&comma; pur risultando apparentemente inconciliabili tra loro&comma; in realtà si sposano perfettamente&comma; promuovendo l’<strong>operatività&nbsp&semi;<&sol;strong>e la più ampia&nbsp&semi;<strong>tutela<&sol;strong>&nbsp&semi;delle&nbsp&semi;<strong>autonomie territoriali<&sol;strong>&nbsp&semi;nel quadro di un&nbsp&semi;<strong>contesto statale<&sol;strong> <strong>unitario<&sol;strong>&nbsp&semi;e&nbsp&semi;<strong>indivisibile<&sol;strong>&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>La prima parte dell’art&period; 5 qualifica la Repubblica italiana come&nbsp&semi;<strong>una<&sol;strong>&nbsp&semi;e&nbsp&semi;<strong>indivisibile<&sol;strong>&comma; attributi che oggi appaiono scontati ma che rappresentano traguardi faticosamente conquistati dagli italiani e che i Costituenti hanno avvertito il bisogno di ribadire&comma; soprattutto temendo una possibile&nbsp&semi;<strong>deriva autonomista<&sol;strong>&nbsp&semi;da parte delle Regioni&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>L’<strong>unità<&sol;strong>&nbsp&semi;allude ad una&nbsp&semi;<strong>integrazione normativa&nbsp&semi;<&sol;strong>tra i vari&nbsp&semi;<strong>livelli di governo<&sol;strong>&nbsp&semi;e ad una &lpar;ben più difficile&rpar; unitarietà di <strong>valor<&sol;strong>i&nbsp&semi;e <strong>principi<&sol;strong> condivisi&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Unità&comma; quindi&comma; non solo dal punto di vista&nbsp&semi;<strong>territoriale<&sol;strong>&nbsp&semi;e strettamente&nbsp&semi;<strong>politico<&sol;strong>&comma; ma anche e soprattutto&nbsp&semi;<strong>valoriale<&sol;strong>&comma; nel perseguimento di un <strong>processo di integrazione<&sol;strong>&nbsp&semi;del popolo italiano&comma; all’insegna dei&nbsp&semi;<strong>principi solidaristici<&sol;strong>&nbsp&semi;e dei&nbsp&semi;<strong>diritti e doveri fondamentali<&sol;strong>&nbsp&semi;sanciti in Costituzione&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>L’<strong>indivisibilità<&sol;strong>&nbsp&semi;si riferisce invece al carattere&nbsp&semi;<strong>inscindibile<&sol;strong>&nbsp&semi;della Repubblica&comma; che non può essere smembrata né frazionata in&nbsp&semi;<strong>Stati indipendenti<&sol;strong>&comma; rappresentando quindi un l<strong>imite<&sol;strong> <strong>tassativo<&sol;strong> e <strong>inderogabile<&sol;strong> ad un’eventuale&nbsp&semi;<strong>separazione territoriale<&sol;strong>&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>L’esplicito riconoscimento dei caratteri di unità e indivisibilità risponde al preciso intento di scongiurare <strong>derive indipendentiste<&sol;strong> o <strong>federaliste<&sol;strong>&comma; salvaguardando il traguardo faticosamente conquistato in epoca risorgimentale&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Oltre ad operare con la finalità predetta&comma; la prima parte della norma delinea al contempo i <strong>confini<&sol;strong> del decentramento amministrativo e dell’autonomia riconosciuta agli enti territoriali&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><a><&sol;a>La prima parte dell’art&period; 5 Cost&period; contiene anche l’esplicito&nbsp&semi;<strong>riconoscimento<&sol;strong>&nbsp&semi;delle autonomie locali da parte della Repubblica e l’impegno alla loro&nbsp&semi;<strong>promozione<&sol;strong>&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Colpisce in particolar modo la scelta lessicale operata dai Costituenti&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Si parla infatti di &OpenCurlyDoubleQuote;<strong>riconoscimento<&sol;strong>”&comma; a sottolineare che le autonomie locali &lpar;indicate volutamente al&nbsp&semi;<strong>plurale<&sol;strong>&comma; in quanto molteplici&rpar; sono&nbsp&semi;<strong>preesistenti<&sol;strong>&nbsp&semi;alla Costituzione e alla stessa Repubblica&comma; che una volta costituita&comma; una e indivisibile&comma; è chiamata rapportarsi con esse&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Un’<strong>interazione<&sol;strong>&nbsp&semi;che tuttavia non si limita ad una mera presa di coscienza da parte dello Stato circa la loro esistenza ma si traduce in una vera e propria&nbsp&semi;<strong>promozione<&sol;strong>&nbsp&semi;delle autonomie locali&comma; un <strong>impegno<&sol;strong> <strong>proattivo<&sol;strong>&nbsp&semi;della Repubblica affinché possano regolarmente operare e realizzarsi&comma; nell’interesse del Paese&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Riflessioni necessarie e di straordinaria attualità pensando al particolare di come sul regionalismo differenziato&comma; il dibattito pubblico appare pericolosamente vago se non proprio infedele&colon; le reticenze del ceto politico &lpar;senza distinzione di orientamento più o meno ideologico&rpar; sono palesi&comma; l’imbarazzo sembra essere un po’ di tutti&comma; facendo venire il sospetto che ci si rassegni al fatto che&comma; quasi fosse una fatalità&comma; ogniqualvolta viene evocato il rapporto tra Sud e Nord&comma; gli argomenti strumentali&comma; le durezze ideologiche&comma; le tensioni demagogiche riemergono in quantità&comma; rendendo impossibile un ragionamento scevro da pregiudizi&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>A questo punto&comma; però&period; sarebbe necessario aprire un altro più ampio ed approfondito discorso che saremo pronti ad affrontare in un momento diverso dalla celebrazione odierna&comma;<&sol;p>&NewLine;

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