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Lo stretto legame tra lavoro, libertà e dignità della persona come previsto nella Costituzione

primo maggio quarto stato

&NewLine;<p><em>Oggi 1° maggio Festa del Lavoro&comma; riproponiamo questo intervento in occasione di un convegno sul tema organizzato lo scorso 9 marzo dall&&num;8217&semi;ANCRI di Vibo Valentia<&sol;em><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>di Maurizio Bonanno<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<&excl;--more-->&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Con la Costituzione del 1948 il lavoro viene riconosciuto come il primo principio fondamentale della Repubblica italiana&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>La Costituzione ha ben presente lo stretto legame tra il lavoro&comma; strumento per guadagnarsi da vivere e mezzo per sviluppare la propria personalità&comma; e i valori di effettiva libertà e dignità di ogni persona&period; Per questo tutela il lavoro&comma; inteso come ogni attività che contribuisca al progresso della società&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Ma&comma; se il lavoro deve considerarsi un diritto irrinunciabile&comma; se non si vuole ledere la dignità dell’uomo&comma; lavorare è anche un dovere&colon; la Costituzione esorta ogni persona a contribuire&comma; nei limiti delle proprie possibilità&comma; al benessere della comunità&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>In una Repubblica fondata sul lavoro chi sceglie di non fare nulla è visto con sfavore&period; E solo questo basterebbe ad azzerare ogni populistica discussione su quanti oggi ritengono che piuttosto che favorire la ricerca di un lavoro sia sufficiente garantire al cittadino un reddito a prescindere &lpar;di cittadinanza&quest; in che senso&quest;&rpar;&comma; per una sopravvivenza che non è&comma; non è mai né mai potrebbe essere&comma; dignitosa<br>La politica è chiamata a predisporre misure per consentire a tutti di trovare occupazione e&comma; possibilmente&comma; di svolgere l’attività per la quale ci si sente maggiormente portati&period;<br>Per garantire che il diritto del lavoro sia effettivo&comma; inoltre&comma; la legge &lpar;lo &OpenCurlyDoubleQuote;Statuto dei lavoratori” approvato con l&period; 300&sol;1970 e&comma; per i contratti successivi al marzo 2015&comma; il d&period;lgs&period; 23&sol;2015&comma; c&period;d&period; &OpenCurlyDoubleQuote;Jobs Act”&rpar; regola i rapporti tra datore di lavoro e lavoratore e vieta il licenziamento ingiustificato di quest’ultimo&comma; imponendo all’imprenditore di risarcire il dipendente allontanato ingiustamente e&comma; nei casi più gravi&comma; di riassumerlo&period;<br><strong>Fondamento della società democratica in Italia&comma; per volontà dei padri costituenti sono&comma; quindi&comma; gli articoli 1 e 3<&sol;strong> <em>Art&period; 1&colon; L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro&period; <br><&sol;em>Questa disposizione ha dato luogo&comma; soprattutto nei primi anni dopo la sua entrata in vigore &lpar;1° gennaio 1948&rpar;&comma; ad un vasto dibattito&comma; che da tempo ha perso di intensità&comma; senza che&comma; certamente&comma; ne perdesse il precetto stesso&comma; che anzi riacquista piena attualità proprio nei momenti di crisi economica&comma; come l’attuale&comma; in cui il lavoro appare direttamente minacciato&period; Il fatto che questo concetto sia espresso addirittura nell’art&period; 1 della Costituzione deve ricordarci&comma; come sottolinea in un suo scritto di vent’anni fa l’ex Presidente della Corte Costituzionale Valerio Onida&comma; che riguarda «il &OpenCurlyDoubleQuote;fondamento” in quanto sta ad indicare un valore che la Repubblica attribuisce all’apporto del lavoro di ciascuno &lbrack;…&rsqb; in luogo di altri fattori in passato dominanti&comma; come la nobiltà di nascita o la ricchezza&comma; ai fini del ruolo sociale dell’individuo»&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<figure class&equals;"wp-block-image size-large"><img src&equals;"https&colon;&sol;&sol;vivipress&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2024&sol;05&sol;costituzione&period;jpg&quest;w&equals;862" alt&equals;"" class&equals;"wp-image-11292" &sol;><&sol;figure>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Questa contrapposizione agli assetti sociali del passato&comma; che si sostanziavano ad esempio nella limitazione alla nobiltà della partecipazione al governo del paese &lpar;qualunque dimensione e consistenza il paese avesse&rpar; ovvero&comma; in epoca più prossima&comma; nella limitazione del diritto di voto per censo&comma; segna un elemento il più caratterizzante della nostra Repubblica&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Dunque&comma; il ruolo sociale dell’individuo&comma; o meglio del cittadino&comma; è definito dal lavoro che svolge&comma; naturalmente si intende lavoro in senso molto ampio&colon; dipendente&comma; autonomo&comma; professionale&comma; pubblico&comma; privato&comma; imprenditoriale o nei modi in cui il progresso potrà modificarlo&period; &nbsp&semi;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Insomma&comma; la Repubblica riconosce un valore al lavoro di ciascuno di noi per assicurare il pieno sviluppo della persona umana che tenda verso un’eguaglianza sostanziale&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Infatti all’ art&period; 3 si legge&colon; «<em>Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge&comma; senza distinzione di sesso&comma; di razza&comma; di lingua&comma; di religione&comma; di opinioni politiche&comma; di condizioni personali e sociali&period; È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale&comma; che&comma; limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini&comma; impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica&comma; economica e sociale del Paese<&sol;em>»&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>La prima parte richiama il principio storico&comma; affermato a partire dalle grandi rivoluzioni del sec&period; XVIII&comma; della eguaglianza formale tra tutti i cittadini&comma; ma è sulla seconda parte e sulla sua formulazione che è importante porre l’attenzione&period; In questo caso&comma; infatti&comma; si proclama il principio dinamico della rimozione degli ostacoli che&comma; essendo causa di una limitazione di fatto della libertà e dell’eguaglianza dei cittadini&comma; hanno per effetto di impedire il pieno sviluppo della persona umana e – secondo fenomeno impedito – l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica&comma; economica e sociale del Paese&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Perché secondo la nostra Costituzione sono i lavoratori i cittadini ai quali gli ostacoli di fatto potrebbero impedire di partecipare a tutti gli aspetti della società&period;&nbsp&semi;Per cui l’impegno della Repubblica è la rimozione degli ostacoli sostanziali alla eguaglianza di fatto&period; I lavoratori dunque costituiscono quella parte cui è affidato un compito di trasformazione sociale fondamentale&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Ecco come la Carta costituzionale sancisce&comma; tra i suoi principi&comma; il valore universale del lavoro&period; All’art&period; 35&comma; primo comma&nbsp&semi;si legge&colon; <em>«La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni»&period;<&sol;em><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>La norma appare anche lungimirante quando&comma; settantasei anni dopo&comma; il mondo del lavoro si è estremamente articolato rendendo sempre più necessaria una tutela che prescinda da caratteristiche formali&comma; come quelle che distinguono subordinati&comma; autonomi&comma; collaboratori a progetto o quant’altro dall’evoluzione del lavoro scaturisce con il rischio di abbassare le garanzie dei lavoratori&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Discorso di particolare interesse&comma; anche alla luce del dibattito politico attuale&comma; riguarda&period; Poi&comma; il<strong> diritto ad una &OpenCurlyDoubleQuote;retribuzione proporzionata”&period;<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>L’articolo 36 primo comma della Carta recita così&colon; <em>Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un&&num;8217&semi;esistenza libera e dignitosa&period;<&sol;em><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Ci troviamo di fronte alla sintesi di due principi&colon; quello&nbsp&semi;<strong>mercantile<&sol;strong>&nbsp&semi;della proporzione e quello&nbsp&semi;<strong>solidaristico<&sol;strong>&nbsp&semi;della sufficienza&comma; quest’ultimo colorato della&nbsp&semi;<strong>socialità specifica del riferimento alla famiglia<&sol;strong>&period;&nbsp&semi;Se lo riportiamo al contesto storico-politico durante il quale viene concepita la carta costituzionale&comma; possiamo capire quale mirabile compromesso rappresenti questo testo&colon; una sintesi&comma; vorrei dire politicamente perfetta&comma; tra le componenti dell’antifascismo e della Resistenza che concepirono la neonata Repubblica&colon; l’ideale liberale del mercato&comma; quello social-comunista della solidarietà&comma; quest’ultima estesa dai cattolici alla famiglia&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Dunque&comma; una traduzione ben lontana e lungimirante&comma; civile e democratica da certe idee che si cerca di veicolare di questi tempi&comma; come quella sul <strong>salario minimo<&sol;strong> che ammorba il dibattito politico odierno&period; Certo&comma; c’è da ricordare che oggi&comma; complice una evoluzione particolarmente penalizzante del mercato del lavoro e della legislazione in proposito&comma; si vanno formando ampi strati di &OpenCurlyDoubleQuote;lavoratori poveri”&colon; cittadini pur occupati che non riescono a conseguire proprio quella che è la finalità indicata dal testo costituzionale&colon; le risorse per una esistenza libera e dignitosa&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<figure class&equals;"wp-block-image size-large"><img src&equals;"https&colon;&sol;&sol;vivipress&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2024&sol;05&sol;primo-maggio-foto-2&period;jpg&quest;w&equals;1000" alt&equals;"" class&equals;"wp-image-11291" &sol;><&sol;figure>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Ed ancora&comma; non si può trascurare la questione legata al rapporto tra uomini e donne&comma; tra lavoratori e lavoratrici<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Il tema del lavoro femminile viene trattato nell’articolo 37&comma; primo comma&colon;&nbsp&semi;<em>La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e a parità di lavoro&comma; le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore&period; Le condizioni di lavoro devono consentire l&&num;8217&semi;adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione&period;<&sol;em><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Un principio di parità stabilito dalla Costituzione che però ha dovuto attendere trent’anni prima di essere tradotto in una legge ordinaria &lpar;9 dicembre 1977 n&period; 903&rpar; e&comma; nonostante un’abbondante legislazione e giurisprudenza prima della Comunità e poi dell’Unione Europea &&num;8211&semi; che ha fatto della parità di trattamento uno dei suoi principi cardine &&num;8211&semi; sappiamo che di fatto i salari femminili sono ancora mediamente assai inferiori a quelli maschili&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Eppure&comma; con estrema chiarezza viene specificato che le donne hanno gli stessi diritti degli uomini&period; E questo vale anche per le retribuzioni&comma; ma dopo oltre 70 anni le statistiche ci dicono che la realtà è ancora lontana dai diritti sanciti costituzionalmente&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>La lettura di questo articolo ci ricorda che l’attività lavorativa&comma; pur essendo essenziale&comma; non può porsi in contrasto con i diritti della famiglia &lpar;art&period; 29&rpar; e di conseguenza la maternità e l’infanzia devono essere tutelati&comma; ma&comma; dopo molti anni e ancora oggi&comma; non sempre e non a tutte le donne viene assicurata in modo adeguato soprattutto a causa della carenza di strutture di supporto&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Ciò significa evidentemente che la strada per dare attuazione piena alla nostra Costituzione è ancora lunga&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Nel dibattito che animò l’assemblea costituente&comma; significativo fu l’intervento di Giuseppe Dossetti&comma; quando affermò che&colon; <em>«il diritto ad avere i mezzi per una esistenza libera e dignitosa non deriva dal semplice fatto di essere uomini&comma; ma dall’adempimento di un lavoro&comma; a meno che non si determinino quelle altre condizioni da cui derivi l’impossibilità di lavorare»<&sol;em>&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Da qui scaturisce l’<em>Art&period; 38 che recita&colon; Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale&period; I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio&comma; malattia&comma; invalidità e vecchiaia&comma; disoccupazione involontaria&period; Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale&period; Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato&period; L’assistenza privata è libera&period;<&sol;em><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>L’articolo 38 riconosce due diritti sociali importanti&colon; all’assistenza sociale e alla previdenza sociale&period; Il diritto all’assistenza sociale è previsto per il cittadino che sia&comma; per le ragioni più diverse&comma; impossibilitato a procurarsi da vivere mediante il lavoro&comma; pur tenendo presente che la Repubblica persegue ostinatamente&comma; anche per gli&nbsp&semi;<em>&OpenCurlyDoubleQuote;inabili”<&sol;em>&comma; lo scopo del reinserimento sociale e professionale &lpar;educazione e avviamento professionale&rpar;&comma; affinché possano esprimere una partecipazione piena alla vita sociale economica e politica&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>La previdenza si occupa invece di garantire mezzi adeguati a quei lavoratori&comma; siano essi cittadini o no&comma; che incorrano nei rischi legati allo svolgimento dell’attività lavorativa stessa&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Tra i principi di libertà&comma; dobbiamo inserire certamente l’art&period; 39 che stabilisce che&colon;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><em>L’organizzazione sindacale è libera&period; Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali&comma; secondo le norme stabilite dalla legge&period; È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica&period; I sindacati registrati hanno personalità giuridica&period; Possono&comma; rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti&comma; stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce&period;<&sol;em><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Attraverso questo articolo la Costituzione ha restituito ai lavoratori l’autonomia e il pluralismo delle organizzazioni sindacali&comma; dopo l’oppressione fascista e il corporativismo coatto&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>In pratica&comma; la Repubblica sostiene e prende la parte del lavoro&comma; accompagnando i lavoratori&comma; anche attraverso il sindacato&comma; a fare del lavoro stesso un’occasione di svolgimento della personalità&comma; di partecipazione economica e di edificazione della Repubblica&period; E tuttavia&comma; proprio perché formazione sociale&comma; il sindacato deve incarnare i principi costituzionali di eguaglianza e partecipazione e cioè essere strutturato internamente in modo democratico&period; A questo doveva tendere una legge&comma; prevista dall’art&period; 39&comma; e mai attuata…<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Intanto&comma; sempre a proposito del valore che la libertà ha in sé nonché nella previsione della nostra Costituzione&comma; non bisogna trascurare l’<em>Art&period; 40 che&comma; se da un lato sancisce il diritto di sciopero&comma; dall’altro ricorda che si esercita ma nell’ambito delle leggi che lo regolano&period;<&sol;em><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<figure class&equals;"wp-block-image size-large"><img src&equals;"https&colon;&sol;&sol;vivipress&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2024&sol;05&sol;primo-maggio&period;jpg&quest;w&equals;600" alt&equals;"" class&equals;"wp-image-11289" &sol;><&sol;figure>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Dunque&comma; la Costituzione prevede il diritto a scioperare&comma; ma nel contempo precisa che l’esercizio di tale diritto si svolga entro alcuni limiti di legge&comma; poiché con lo sciopero non possono essere violati altri diritti delle persone&comma; costituzionalmente tutelati&period; È questo un aspetto in passato sufficientemente trascurato a dispetto del fatto di quanto sia evidente che vi sono servizi essenziali che non possono essere interrotti o che ci sono attività lavorative che possono essere sospese soltanto con un preavviso di tempo&period; Quante polemiche intorno a questo principio&excl; polemiche speciose perché lo sciopero selvaggio è semplicemente incostituzionale&comma; così come quelle proteste che puntano a bloccare strade&comma; binari&comma; svincoli autostradali e via elencando&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Insomma&comma; la libertà&comma; valore di straordinaria importanza che la nostra Costituzione mai perde di vista&colon; è un bene supremo&comma; non negoziabile&comma; assoluto&comma; ma a una condizione&colon; &OpenCurlyDoubleQuote;<strong><em>La mia libertà finisce laddove comincia la tua<&sol;em><&sol;strong><strong><em>”&period;<&sol;em><&sol;strong><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Ma qui apriamo un altro discorso&period; Certamente importante&comma; anzi importantissimo&comma; per il quale evidentemente vi rimandiamo a qualche altra&comma; prossima occasione ricordando che la Libertà è parte imprescindibile del nostro essere e di cui nessuna persona sulla terra deve fare a meno&colon; lo diceva anche Thomas Jefferson&comma; uno dei padri fondatori degli Stati Uniti d’America scrivendo nella Dichiarazione d’Indipendenza Americana&colon;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><em>&OpenCurlyDoubleQuote;Noi riteniamo che sono per se stesse evidenti queste verità&colon; che tutti gli uomini sono creati eguali&semi; che essi sono dal Creatore dotati di certi inalienabili diritti&comma; che tra questi diritti sono la Vita&comma; la Libertà&comma; e il perseguimento della Felicità”<&sol;em><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Appunto&excl;<&sol;p>&NewLine;

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