Dopo settimane di aspri confronti tra le fazioni del si e del no, i cittadini dovranno decidere anche l’eventuale nuovo nome da dare al “supercomune”
È arrivato il fatidico giorno in cui i cittadini di Cosenza, Rende e Castrolibero dovranno esprimersi con il referendum consultivo obbligatorio per la modifica dei confini territoriali, così è stabilito nel decreto, del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, numero 59 dell’8 ottobre 2024.
Sulla scheda di colore azzurro vi saranno due quesiti:
1) “Volete voi che sia approvata la proposta di legge n. 177/XII e che sia istituito un nuovo comune derivante dalla fusione dei Comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero?”;
2) “Quali delle seguenti denominazioni volete che assuma il nuovo comune derivante dalla fusione dei comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero? a) Cosenza; b) Cosenza Rende Castrolibero; c) Nuova Cosenza”.
Le operazioni di voto iniziano alle ore 08.00 per terminare alle ore 21.00 e lo scrutinio inizierà immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguire fino alla chiusura delle operazioni.
Ai fini del corretto calcolo dei voti validi, il Consiglio Regionale ha precisato:
1. Sulla possibilità di esprimere la preferenza per il secondo quesito indipendentemente dalla scelta effettuata sul primo: Alla luce del contenuto normativo e delle indicazioni grafiche riportate nella deliberazione consiliare in oggetto, si ritiene che l’elettore sia abilitato a esprimere la propria preferenza anche esclusivamente per il secondo quesito, senza necessità di esprimersi preventivamente sul primo. Non sussistono, infatti, vincoli che subordinino la validità della scelta espressa sul secondo interrogativo alla formulazione di una risposta alla prima domanda.
2. Sulla validità del voto qualora sia espressa preferenza per uno solo dei due quesiti:
In assenza di specifiche disposizioni che sanciscano la nullità del voto nel caso di espressione limitata a una sola delle due domande, si richiama il principio di “favor voti” quale cardine interpretativo del diritto elettorale. Tale principio, recepito dalla normativa e consolidato nella giurisprudenza, trova fondamento nell’articolo 64 del DPR 570/1960, il quale stabilisce che la validità del voto espresso deve essere tutelata ove possibile, privilegiando Regione Calabria la manifestazione di volontà dell’elettore e limitando le cause di nullità al minimo necessario. Pertanto, si conferma che il voto espresso unicamente per una delle due domande in cui si articola il quesito referendario deve ritenersi pienamente valido e non può dar luogo a nullità.
In merito alla seconda domanda, poi, la Regione ha ulteriormente precisato che “la formulazione letterale del secondo quesito referendario non sembrerebbe foriera di dubbi interpretativi, tenuto conto, innanzitutto, proprio dell’utilizzo del termine “Quali”, nonché dell’assenza di specifiche e diverse disposizioni che sanciscano la nullità del voto nel caso di espressione della preferenza per una o più voci e, infine, considerato il principio del “favor voti” quale canone ermeneutico del diritto elettorale”. Pertanto, dovrà ritenersi valida la scheda che presenterà più scelte relativamente alla denominazione del nuovo Comune.