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Oggi urne aperte per il referendum per la creazione della città unica tra Cosenza, Rende e Castrolibero

Referendum Cosenza 1 e1733001194928 1

&NewLine;<p><strong><em>Dopo settimane di aspri confronti tra le fazioni del si e del no&comma; i cittadini dovranno decidere anche l&&num;8217&semi;eventuale nuovo nome da dare al &&num;8220&semi;supercomune&&num;8221&semi;<&sol;em><&sol;strong><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<&excl;--more-->&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>È arrivato il fatidico giorno in cui i cittadini di Cosenza&comma; Rende e Castrolibero dovranno esprimersi con il referendum consultivo obbligatorio per la modifica dei confini territoriali&comma; così è stabilito nel decreto&comma; del presidente della Regione Calabria&comma; Roberto Occhiuto&comma; numero 59 dell’8 ottobre 2024&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Sulla scheda di colore azzurro vi saranno due quesiti&colon;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>1&rpar; &OpenCurlyDoubleQuote;Volete voi che sia approvata la proposta di legge n&period; 177&sol;XII e che sia istituito un nuovo comune derivante dalla fusione dei Comuni di Cosenza&comma; Rende e Castrolibero&quest;”&semi;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>2&rpar; &OpenCurlyDoubleQuote;Quali delle seguenti denominazioni volete che assuma il nuovo comune derivante dalla fusione dei comuni di Cosenza&comma; Rende e Castrolibero&quest; a&rpar; Cosenza&semi; b&rpar; Cosenza Rende Castrolibero&semi; c&rpar; Nuova Cosenza”&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Le operazioni di voto iniziano alle ore 08&period;00 per terminare alle ore 21&period;00 e lo scrutinio inizierà immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguire fino alla chiusura delle operazioni&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Ai fini del corretto calcolo dei voti validi&comma; il Consiglio Regionale ha precisato&colon;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>1&period; Sulla possibilità di esprimere la preferenza per il secondo quesito indipendentemente dalla scelta effettuata sul primo&colon; Alla luce del contenuto normativo e delle indicazioni grafiche riportate nella deliberazione consiliare in oggetto&comma; si ritiene che l’elettore sia abilitato a esprimere la propria preferenza anche esclusivamente per il secondo quesito&comma; senza necessità di esprimersi preventivamente sul primo&period; Non sussistono&comma; infatti&comma; vincoli che subordinino la validità della scelta espressa sul secondo interrogativo alla formulazione di una risposta alla prima domanda&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>2&period; Sulla validità del voto qualora sia espressa preferenza per uno solo dei due quesiti&colon;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>In assenza di specifiche disposizioni che sanciscano la nullità del voto nel caso di espressione limitata a una sola delle due domande&comma; si richiama il principio di &OpenCurlyDoubleQuote;favor voti” quale cardine interpretativo del diritto elettorale&period; Tale principio&comma; recepito dalla normativa e consolidato nella giurisprudenza&comma; trova fondamento nell’articolo 64 del DPR 570&sol;1960&comma; il quale stabilisce che la validità del voto espresso deve essere tutelata ove possibile&comma; privilegiando Regione Calabria la manifestazione di volontà dell’elettore e limitando le cause di nullità al minimo necessario&period; Pertanto&comma; si conferma che il voto espresso unicamente per una delle due domande in cui si articola il quesito referendario deve ritenersi pienamente valido e non può dar luogo a nullità&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>In merito alla seconda domanda&comma; poi&comma; la Regione ha ulteriormente precisato che &OpenCurlyDoubleQuote;la formulazione letterale del secondo quesito referendario non sembrerebbe foriera di dubbi interpretativi&comma; tenuto conto&comma; innanzitutto&comma; proprio dell’utilizzo del termine &OpenCurlyDoubleQuote;Quali”&comma; nonché dell’assenza di specifiche e diverse disposizioni che sanciscano la nullità del voto nel caso di espressione della preferenza per una o più voci e&comma; infine&comma; considerato il principio del &OpenCurlyDoubleQuote;favor voti” quale canone ermeneutico del diritto elettorale”&period; Pertanto&comma; dovrà ritenersi valida la scheda che presenterà più scelte relativamente alla denominazione del nuovo Comune&period;<&sol;p>&NewLine;

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