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Azienda Ospedaliera di Cosenza, arrivo un secco – e motivato – NO da Antonello Talerico

antonello talerico

&NewLine;<p><strong><em>Per il consigliere regionale di Forza Italia &&num;8220&semi;La proposta è inapplicabile per mancanza degli atti statali presupposti&&num;8221&semi;<&sol;em><&sol;strong><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<&excl;--more-->&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Ho già rappresentato a qualche collega in occasione dell’ultimo Consiglio regionale le ragioni per cui non voterò la proposta di Legge di istituzione dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Cosenza&period; Da giurista non posso votare norme contrarie alla Legge e&comma; spiego perché questa proposta non sia accoglibile&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>A parlare è il consigliere regionale di Forza Italia&comma; Antonello Talerico&comma; che spiega così il motivo del suo NO alla proposta di legge&period; Una motivazione articolata e risultato di un&&num;8217&semi;analisi approfondita e sviluppa tasi in bel 9 diversi punti&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<ol class&equals;"wp-block-list">&NewLine;<li><em>Incompatibilità con i poteri commissariali e rispetto dell’art&period; 120 Cost&period;<&sol;em><br>La proposta incide su ambiti strutturali del sistema sanitario regionale&comma; proponendo l’istituzione ex lege &lpar;regionale &quest;&excl;&rpar; di una nuova Azienda ospedaliero-universitaria &lpar;AOU&rpar;&period; Tale intervento è innanzitutto in contrasto con la disciplina emergenziale vigente&comma; che vede la Regione Calabria sottoposta al piano di rientro dal deficit sanitario&period;<br>Il decreto di nomina del Commissario ad acta attribuisce a quest’ultimo competenze esclusive in ordine alla riorganizzazione della rete ospedaliera&comma; alla razionalizzazione delle strutture sanitarie e al rispetto dei parametri previsti dal d&period;m&period; 2 aprile 2015&comma; n&period; 70&period; Alla luce di ciò&comma; l’iniziativa legislativa in oggetto interferisce con le attribuzioni commissariali&comma; ponendosi in potenziale contrasto con l’art&period; 120 Cost&period;&comma; che legittima l’esercizio del potere sostitutivo statale per garantire l’uniforme erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza &lpar;LEA&rpar;&period;<br>Tale posizione trova conferma in numerosi arresti della Corte costituzionale &lpar;v&period; sent&period; n&period; 137&sol;2020&semi; n&period; 275&sol;2022&rpar;&comma; la quale ha chiarito che le Regioni sottoposte a piano di rientro non possono adottare provvedimenti di natura organizzativa o strutturale in materia sanitaria senza il preventivo e vincolante coinvolgimento del Commissario&period;<&sol;li>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<li><em>Conformità alla disciplina statale in materia di AOU – Violazione dell’art&period; 117&comma; comma 3&comma; Cost&period;<&sol;em><br>Il procedimento di istituzione di nuove aziende ospedaliero-universitarie è compiutamente disciplinato dall’art&period; 8&comma; comma 2&comma; del d&period;lgs&period; 517&sol;1999&comma; richiede&colon;<&sol;li>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<li>una preventiva autorizzazione mediante decreto interministeriale &lpar;MIUR e Ministero della Salute&rpar;&semi;<&sol;li>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<li>il parere della Conferenza Stato-Regioni&semi;<&sol;li>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<li>la valutazione del fabbisogno formativo e assistenziale nazionale&semi;<&sol;li>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<li><em>la formale istituzione mediante DPCM<&sol;em>&period;<br>Nessuna delle quattro condizioni è sussistente nel caso di specie&period;<br>Ecco perché la proposta di legge regionale disattende integralmente tale procedura&comma; istituendo la nuova AOU senza aver previamente acquisito i prescritti atti statali&period; Ne deriva una violazione della competenza legislativa concorrente in materia di salute&comma; nonché dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato&comma; con conseguente profili di illegittimità costituzionale&period;<&sol;li>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<li><em>Subordinazione dell’efficacia della legge a provvedimenti amministrativi – Anomalia sistemica<&sol;em>&period;<br>L’articolo 4-quater della proposta legislativa prevede che&comma; nelle more dell’adozione del DPCM istitutivo dell’AOU&comma; trovino applicazione protocolli&comma; accordi o decreti pregressi&comma; eventualmente modificabili&period;<br>Tale previsione introduce una figura atipica nel panorama normativo&colon; la &OpenCurlyDoubleQuote;legge condizionata”&comma; la cui efficacia resta sospesa fino all’adozione di un atto amministrativo statale futuro ed eventuale&period; Ciò è in contrasto con i principi costituzionali di certezza del diritto&comma; tipicità delle fonti e gerarchia normativa&comma; come affermato più volte dalla Corte costituzionale&period; Una legge non può restare in una condizione di efficacia sospesa sine die&comma; né può affidare integralmente a fonti sub-legislative l’attuazione di assetti organizzativi complessi&period;<br>Inoltre&comma; tale formulazione determina una situazione di incertezza applicativa e disallineamento sistemico&comma; anche rispetto alle stesse finalità dichiarate dalla proposta&period;<&sol;li>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<li><em>Ingiustificata urgenza dell’entrata in vigore – Violazione dell’art&period; 41 dello Statuto regionale<&sol;em>&period;<br>L’articolo 3 della proposta prevede l’immediata entrata in vigore della legge&comma; in deroga al termine ordinario di vacatio legis di 15 giorni previsto dallo Statuto regionale&period;<br>Tale deroga appare priva di giustificazione&comma; in quanto nella relazione illustrativa non si rinvengono circostanze straordinarie o ragioni di urgenza che impongano un’applicazione immediata della norma&period; Sul punto&comma; possiamo dire che la Corte dei conti&comma; in più occasioni&comma; ha stigmatizzato l’abuso della clausola di urgenza nelle leggi regionali&comma; sottolineando l’esigenza di coerenza&comma; trasparenza e prevedibilità dell’azione normativa&period;<&sol;li>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<li><em>Rilevanza e fondatezza pratica della proposta – Sospensione di efficacia e inattuabilità&period;<&sol;em><br>Sotto un profilo sostanziale&comma; si evidenzia che l’intera proposta legislativa risulta essere priva di effetti giuridici immediati&comma; essendo la sua efficacia subordinata all’adozione di un DPCM che&comma; allo stato&comma; non risulta essere esistente neanche nella sua fase istruttoria&period;<br>Ecco perché la subordinazione dell’efficacia legislativa &lpar;Legge Regionale&rpar; a un atto amministrativo governativo &lpar;DPCM&rpar; – che non è detto verrà mai adottato – svuota di contenuto la norma&comma; rendendola giuridicamente sterile e organicamente incoerente&period;<&sol;li>&NewLine;<&sol;ol>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>In conclusione&comma; per Antonello Talerico &&num;8220&semi;la proposta è inapplicabile per mancanza degli atti statali presupposti e&comma; pertanto&comma; priva di effetto giuridico concreto&period;<&sol;p>&NewLine;

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