La richiesta in una lettera indirizzata alla terna commissariale che regge il Comune ed al segretario comunale. Si fa riferimento alla legge n. 1188 del 23 giugno 1927
Tante “situazioni limite” accadono nei Comuni calabresi. Accadono ancor di più ed ancora più facilmente quando si fa riferimento ai quei Comuni nei quali gli organi democratici sono sospesi. E lo sono per gravi motivazioni, come è l’onta delle infiltrazioni mafiose.
A Stefanaconi accade che, con delibera di commissione straordinaria del 27 agosto, la terna composta da Ernesto Raio, Giovanni Todini e Vito Laino, ha deciso di variare la denominazione della centralissima “Villa Elena Bellantoni – Giardino della cultura” in “Giardino della legalità – Magistrato Rosario Livatino”.
Nell’atto si motiva la scelta nell’ambito di un «più ampio programma di ripristino della legalità dell’ente» da perseguire «attraverso la promozione di iniziative socio-culturali che siano testimonianza dei sani valori della legalità, a beneficio della collettività e con particolare attenzione alle generazioni future». Di conseguenza, considerato che «il magistrato Rosario Livatino è simbolo unanimemente riconosciuto come emblema della lotta alla mafia, nonché esempio di legalità e difesa dei principi fondamentali dello Stato di diritto sanciti dai padri costituenti», la sua memoria «può costituire un fiero monito di promozione e di testimonianza della cultura della legalità per la comunità locale».
Per la commissione, che ricorda – evidentemente conscia delle probabili polemiche che una simile decisione avrebbe provocato – come tra le sue facoltà vi sia quella di «intitolare luoghi ed edifici fortemente simbolici per la comunità», è dunque parso «opportuno attribuire una nuova e certamente più significativa denominazione alla Villa comunale, quale testimonianza concreta e tangibile di promozione della cultura della legalità nella memoria collettiva».
La triade, poi, si riserva di «valutare con successivo provvedimento l’eventuale individuazione di una via comunale da intitolare alla signora Elena Bellantoni, già insegnante presso la scuola elementare di Stefanaconi».
Lo spazio in questione, un tempo giardino della residenza di una famiglia del paese, venne venduto al Comune negli anni ’90 e, per volere dell’allora sindaco Elisabetta Carullo, divenne uno spazio pubblico denominato “Villa Elena Bellantoni – Giardino della cultura” (da allora per tutti nota semplicemente come “Villa Elena”).
Ciò che probabilmente la terna commissariale ignora è che la denominazione fu stabilita in base all’espressa volontà della famiglia che, tra le clausole del contratto di vendita a prezzo agevolato, fece espressamente inserire il riferimento alla propria compianta congiunta, stimata insegnante elementare.
A prescindere da questo, comunque, la decisione assunta dalla triade commissariale che guida il Comune di Stefanaconi in seguito allo scioglimento degli organi elettivi per presunte infiltrazioni mafiose, ha immediatamente innescato reazioni.
Tra le tante, la più diretta e concreta è quella di Raffaele Arcella, figura di politico ed amministratore le cui qualità gli sono unanimemente riconosciute sul tutto il territorio provinciale, non solo a Stefanaconi, dove è nato e vive, ma soprattutto a Vibo Valentia dove è stato più assessore e pure vicensindaco.
Arcella ha – come si suol dire – preso carta e penna ed ha scritto una richiesta ufficiale di revoca ovviamente indirizzata ai commissario straordinari, nonché al segretario comunale di Stefanaconi.
Mella richiesta di revoca, Raffaele Arcella, dopo aver premesso che: “la immotivata sostituzione del nome di una via o di qualsivoglia sito comunale, è sempre sgradevole e per di più rappresenta un’alterazione dell’identità e della memoria storica di una comunità; che il suo iter procedurale è particolarmente delicato, direi quasi impossibile da definire, in quanto impone un’istruttoria approfondita sulla effettiva necessità di procedere in tal senso; che Consiglio di Stato, Sez. V, 12 luglio 2024, n. 6260, a tal proposito, ha dichiarato illegittimi gli atti di Comuni e Prefetture che tentano di attribuire un nome nuovo perfino ad sito sprovvisto di una denominazione ufficiale, ma semplicemente diffusa nella prassi della comunità locale; che la legge 23 giugno 1927, n. 1188, impone la limitazione a casi eccezionali e, comunque, sempre debitamente motivati; che è pur vero che un Comune può cambiare nome a una strada o ad un sito comunale, ma, ciò, solo dopo aver acquisito il parere favorevole del Prefetto, dei ministeri Beni e delle attività culturali e del turismo, della Soprintendenza e comunque con una specifica motivazione”; chiede la revoca chiede la revoca dell’atto deliberativo giudicandolo: “chiaramente illegittimo, in quanto sprovvisto dei parere del Ministero dell’Interno, della Sovrintendenza e della Prefettura, per come imposto dalle normative di riferimento: e dalla Legge n. 1188 del 23 giugno 1927”.