Confermato anche li seggio di Riccardo Rosa. I giudici amministrativi confermano la lettura del risultato elettorale: la soglia di sbarramento del 4% si calcola solo sui voti di lista
Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha messo la parola fine alle contestazioni sull’esito delle elezioni regionali svoltesi il 5 e 6 ottobre scorso. Con la sentenza n. 00283/2026, pubblicata oggi 12 febbraio, i magistrati hanno respinto il ricorso presentato dall’avvocato Ugo Vetere, candidato nella circoscrizione Nord con la lista “Occhiuto Presidente”.
Al centro della disputa legale vi era l’interpretazione della soglia di sbarramento del 4%, necessaria per accedere alla ripartizione dei seggi in Consiglio regionale. Secondo il ricorrente, l’Ufficio elettorale centrale avrebbe errato nel calcolare tale percentuale basandosi esclusivamente sui 758.710 voti validi ottenuti dalle liste, escludendo le preferenze andate ai soli candidati alla presidenza.
Se nel conteggio fossero stati inclusi anche i voti ai soli presidenti (per un totale di 792.723 preferenze), la lista “Noi Moderati” sarebbe scesa al 3,87%, perdendo i due seggi attualmente assegnati a Vito Pitaro e Riccardo Rosa. Questo scenario avrebbe permesso a Vetere, primo dei non eletti nella sua lista con 3.416 preferenze, di subentrare come consigliere.
Il Collegio, presieduto da Gerardo Mastrandrea (estensore Arturo Levato), ha però ritenuto infondate le argomentazioni del ricorrente. I giudici hanno chiarito che, secondo la legge elettorale calabrese e nazionale (L. 108/1968 e L.R. 1/2005), il quoziente elettorale e la soglia di sbarramento devono essere determinati sulla base della “cifra elettorale di lista”.
Nella sentenza si legge che i voti assegnati al solo candidato presidente riguardano la governabilità della Regione e non hanno riflessi diretti sulla composizione del Consiglio. Pertanto, la locuzione “voti validi” va intesa in senso sistematico come riferita alle sole liste circoscrizionali. Non è applicabile, quindi, il precedente della Regione Puglia, poiché in quel territorio vige una normativa differente che richiama espressamente il totale dei voti regionali dei candidati presidente.
Il Tribunale ha inoltre rigettato la questione di legittimità costituzionale sollevata da Vetere in merito alla presunta violazione del principio di eguaglianza del voto. Per i giudici, la scelta del legislatore regionale di distinguere tra voti al Presidente e voti di lista rientra nella discrezionalità legislativa e non è discriminatoria, in quanto l’elettore sceglie consapevolmente di indirizzare il proprio consenso solo a un organo e non all’altro.










