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La questura di Vibo Valentia emette altri Daspo a due tifosi di calcio

foto questura

&NewLine;<p><strong><em>Gli eventi ai quali si riferiscono i provvedimenti sono stati commessi durante<&sol;em><&sol;strong> <strong><em>l’incontro di calcio &OpenCurlyDoubleQuote;U&period;S&period; Vibonese &&num;8211&semi; F&period;C&period; Pompei”<&sol;em><&sol;strong><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<&excl;--more-->&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Continua l’emissione di provvedimenti Daspo da parte della Questura di Vivo Valentia a seguito delle istruttorie della Divisione Anticrimine&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Questa volta il questore Rodolfo Ruperti ne ha firmati due&comma; il primo&comma; della durata di un anno&comma; a seguito di quanto accaduto allo stadio &OpenCurlyDoubleQuote;L&period; Razza” di Vibo Valentia&comma; durante l’incontro di calcio &OpenCurlyDoubleQuote;U&period;S&period; Vibonese e F&period;C&period; Pompei”&period; Nel corso del secondo tempo della partita&comma; uno dei supporter della squadra ospite si è reso responsabile dell’accensione di un fumogeno che sarebbe potuto essere pericoloso sia per gli spettatori che per chiunque altro che si trovasse vicino al fumogeno&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Il secondo&comma; per la durata di due anni&comma; è un cosiddetto &OpenCurlyDoubleQuote; D&period;A&period;spo fuori contesto”<strong>&comma;<&sol;strong> che permette alle forze dell’ordine un più ampio raggio di azione e che serve ad impedire l’accesso alle manifestazioni sportive a quei &OpenCurlyDoubleQuote;soggetti che si sono resi responsabili di taluni reati&comma; realizzati al di fuori del contesto sportivo&comma; allo scopo di impedire che gli stessi possano riprodurre condotte illecite o violente anche all’interno degli stadi&comma; con gravi ripercussioni sull’ordine e la sicurezza pubblica&period; Il Questore&comma; infatti&comma; può disporre tale provvedimento&comma; anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive&comma; nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati&comma; anche con sentenza non definitiva&comma; nel corso dei cinque anni precedenti”&period;<&sol;p>&NewLine;

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