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Anche la Cassazione dà ragione a Mario Occhiuto

mario occhiuto

&NewLine;<p><em><strong>La sesta sezione penale della Corte ha rigettato il ricorso della Procura Generale contro la sentenza della Corte d&&num;8217&semi;Appello di Catanzaro che aveva confermato l&&num;8217&semi;assoluzione di Mario Occhiuto&comma; ritenendolo inammissibile<&sol;strong><&sol;em><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<&excl;--more-->&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>È finita la lunga odissea giudiziaria per Mario Occhiuto che era stato accusato per diversi episodi di peculato relativi a rimborsi per missioni istituzionali tra il 2013 e il 2017&comma; quando era sindaco di Cosenza&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>La sesta sezione penale della Corte di Cassazione&comma; rigettando il ricorso della Procura Generale contro la sentenza della Corte d&&num;8217&semi;Appello di Catanzaro che aveva confermato l&&num;8217&semi;assoluzione di Mario Occhiuto&comma; ritenendolo inammissibile&comma; ha messo la parola fine a questa vicenda&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>All’ex primo cittadino di Cosenza&comma; e ora senatore di Forza Italia&comma; veniva contestato il fatto di aver percepito anticipazioni e rimborsi per spese non giustificate da attività istituzionali effettive&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>In primo grado&comma; il gup di Cosenza&comma; all’esito di giudizio abbreviato&comma; lo aveva assolto per non aver commesso il fatto &lpar;capi d’accusa A e B&comma; concernenti la falsificazione dei documenti di spesa da parte del capo segreteria Giuseppe Cirò&rpar; e perché il fatto non sussiste &lpar;capi d’imputazione C e D&comma; relativi a rimborsi fondati su documentazione irregolare o carente&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>La Procura generale di Catanzaro&comma; aveva fatto appello e la Corte lo aveva rigettato&comma; ora anche la Cassazione ha confermato l’assoluzione che diventa definitiva&period;<&sol;p>&NewLine;

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