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Talerico : “Concessioni demaniali, il parere del Consiglio di Stato rende inattuabile il decreto sugli indennizzi”

spiaggia ombrelloni

&NewLine;<p><strong><em>Per il consigliere regionale di Forza Italia&comma; &&num;8220&semi;Serve con urgenza una nuova disciplina<&sol;em><&sol;strong>&&num;8220&semi;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<&excl;--more-->&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Il Consigliere Regionale Antonello Talerico ha analizzato l&&num;8217&semi;attuale vicenda delle concessioni balneari alla luce del recente parere n&period; 750 del 22 luglio 2025&comma; adottato dal Consiglio di Stato che ha espresso una valutazione sostanzialmente negativa sullo schema di decreto ministeriale proposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti&comma; d’intesa con il Ministero dell’Economia&comma; volto a definire i criteri per la determinazione dell’indennizzo spettante ai concessionari uscenti delle concessioni demaniali marittime&comma; lacuali e fluviali a finalità turistico-ricreativa e sportiva&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Il provvedimento&comma; predisposto in attuazione dell’art&period; 4&comma; comma 9&comma; della legge n&period; 118&sol;2022 &lpar;come modificata dal d&period;l&period; n&period; 131&sol;2024&rpar;&comma; si inseriva nel percorso di riforma necessario a superare l’attuale regime transitorio e ad allineare l’ordinamento italiano alle indicazioni della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in materia di concorrenza e libertà di stabilimento&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Il Governo aveva inteso individuare&comma; mediante atto regolamentare&comma; i criteri con cui calcolare l’indennizzo dovuto dal gestore subentrante al concessionario uscente&comma; distinguendo due componenti&colon;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<ul class&equals;"wp-block-list">&NewLine;<li>il valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al momento della scadenza della concessione&comma; inclusi quelli derivanti da eventi calamitosi o da obblighi normativi sopravvenuti&semi;<&sol;li>&NewLine;<&sol;ul>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<ul class&equals;"wp-block-list">&NewLine;<li>una &OpenCurlyDoubleQuote;equa remunerazione” sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni&period;<&sol;li>&NewLine;<&sol;ul>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Lo scopo era garantire un ristoro proporzionato per chi avesse investito legittimamente&comma; pur in un quadro normativo incerto e spesso contraddittorio&comma; ma al tempo stesso assicurare l’accesso competitivo al mercato secondo i principi europei&period; Sennonchè&comma; il Consiglio di Stato&comma; pur riconoscendo l’intento razionale dell’intervento normativo e l’esigenza di una disciplina organica della materia&comma; ha tuttavia ritenuto che lo schema di decreto presenti numerose criticità di carattere giuridico&comma; economico e sistemico&comma; tali da renderlo&comma; nella forma attuale&comma; non attuabile&comma; secondo le seguenti osservazioni &colon; <&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<ul class&equals;"wp-block-list">&NewLine;<li>Sproporzione del meccanismo indennitario&colon; il parere segnala che l’indennizzo&comma; così come delineato&comma; rischia di gravare in modo eccessivo sul gestore subentrante&comma; soprattutto se trattasi di piccole o medie imprese&comma; disincentivando l’accesso competitivo al mercato&period;<&sol;li>&NewLine;<&sol;ul>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<ul class&equals;"wp-block-list">&NewLine;<li>Ambiguità su beni immateriali e amovibili&colon; il decreto estende l’indennizzo anche a beni amovibili e ad attivi immateriali &lpar;licenze&comma; software&comma; know-how&rpar;&comma; che non sono oggetto di trasferimento obbligatorio e rimangono nella disponibilità del concessionario uscente&period; Ciò determina – secondo il Consiglio – un indebito vantaggio per l’uscente e un ostacolo per il nuovo operatore&comma; alterando l’equilibrio tra concorrenza e tutela dell’affidamento&period;<&sol;li>&NewLine;<&sol;ul>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<ul class&equals;"wp-block-list">&NewLine;<li>Insufficienza dell’istruttoria normativa&colon; mancano dati certi sugli impatti economici&comma; sulle implicazioni per le PMI e sulla compatibilità del decreto con il diritto UE&comma; in particolare rispetto all’art&period; 12 della Direttiva 2006&sol;123&sol;CE&comma; che vieta l’attribuzione di vantaggi al prestatore uscente nelle procedure selettive per l’affidamento di servizi&period;<&sol;li>&NewLine;<&sol;ul>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<ul class&equals;"wp-block-list">&NewLine;<li>Forma e procedura carente&colon; il decreto è giunto in ritardo rispetto al termine previsto &lpar;31 marzo 2025&rpar;&comma; con un concerto ministeriale ritenuto inadeguato nella forma e nella sostanza&period; La firma congiunta dei ministri&comma; sebbene non invalidante&comma; appare confusa nella natura giuridica dell’atto &lpar;regolamento ministeriale vs decreto interministeriale&rpar;&period;<&sol;li>&NewLine;<&sol;ul>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Infine&comma; il Consiglio di Stato ha osservato che l’indennizzo&comma; pur previsto dalla legge&comma; non può essere inteso come automatico o generalizzato&comma; ma va riconosciuto solo in presenza di investimenti effettivamente trasferibili&comma; legittimi e non ancora ammortizzati&comma; e sempre nel rispetto del principio di proporzionalità e dell’interesse pubblico&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>«Ecco perchè il parere del Consiglio di Stato – dichiara Antonello Talerico – segna un momento di chiarificazione importante&period; Il tentativo del Governo di disciplinare una materia complessa e sensibile come quella delle concessioni demaniali era doveroso e&comma; in parte&comma; coraggioso&period; Tuttavia&comma; il quadro normativo delineato non ha superato il vaglio tecnico e giuridico necessario a garantirne l’effettiva applicabilità nel rispetto della legalità europea e dei principi di concorrenza&period;»<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>«Il nodo vero resta quello dell’equilibrio &&num;8211&semi; prosegue Talerico &&num;8211&semi; È giusto che chi ha investito in buona fede abbia un riconoscimento equo&comma; ma è stato valutato altrettanto giusto che il subentrante possa accedere alle concessioni in modo trasparente&comma; senza essere gravato da costi eccessivi o da vincoli che scoraggino l’iniziativa economica&period; Il rischio&comma; altrimenti&comma; secondo il Consiglio di Stato è di cristallizzare le posizioni pregresse&comma; ostacolando il ricambio generazionale&comma; l’innovazione e la qualità dell’offerta turistica»&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>«Le concessioni balneari rappresentano un pezzo importante del tessuto economico locale&comma; ma devono essere anche una leva di sviluppo futuro&period; Servono gare chiare&comma; accessibili&comma; con regole certe per tutti&period; Il patrimonio demaniale è una risorsa pubblica da valorizzare nel rispetto dell’equità e dell’efficienza»&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>«Ora serve un nuovo testo normativo – conclude Talerico – che tenga conto delle osservazioni del Consiglio di Stato&comma; delle sentenze della Corte UE e delle peculiarità dei territori&period; Un testo che garantisca tutela dell’affidamento&period; Il Governo ha ancora il tempo e la possibilità di correggere&comma; semplificare e restituire coerenza a questa riforma&period; Lo faccia&comma; e coinvolga Regioni e Comuni in modo concreto»&period;<&sol;p>&NewLine;

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