Le mascherine FFP2 saranno vendite al prezzo calmierato di 75 centesimi di euro l’una. Quando vanno usate
La Struttura Commissariale e le Associazioni di categoria hanno raggiunto l’accordo per la vendita in farmacia di mascherine Ffp2 al prezzo calmierato di 75 centesimi di euro l’una. L’accordo sarà siglato a breve, e le adesioni saranno sottoscritte attraverso il sistema tessera sanitaria. L’accordo con FederFarma, AssoFarm e FarmacieUnite è stato raggiunto dalla Struttura Commissariale del generale Francesco Figliuolo, d’intesa con il Ministero della Salute e sentito l’Ordine dei Farmacisti.
La decisione di rendere obbligatorie le mascherine Ffp2 è scaturita dal fatto che, se indossate correttamente, a differenza di quelle chirurgiche, queste riducono enormemente il rischio di infezione da Covid, anche con la variante Omicron, e dal decreto “di Natale” con le nuove indicazioni su isolamento e quarantena sono obbligatorie in una serie di situazioni a rischio affollamento, oltre che per i contatti stretti di positivi accertati che abbiano tre dosi di vaccino o comunque la seconda dose entro 4 mesi.
Per questo è particolarmente rilevante l’accordo raggiunto.
Ecco quando vanno usate le Ffp2, in base alle Faq pubblicate sul sito del Governo.
– Per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati
– Per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto
– Per l’accesso e l’utilizzo di: voli commerciali; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto passeggeri interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta velocità; autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra piu’ di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente; funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento; mezzi del trasporto pubblico locale o regionale
– Per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un caso confermato positivo al Covid-19 e che, sulla base delle norme in vigore, non sono soggette alla quarantena ma soltanto all’auto-sorveglianza, fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al soggetto positivo.
Rimane possibile invece utilizzare le chirurgiche (anche se la raccomandazione degli esperti è sempre quella di privilegiare le Ffp2) nell’ambito delle attività economiche e sociali (ad esempio ristorazione, attività turistiche e ricettive, centri benessere, servizi alla persona, commercio al dettaglio, musei, mostre, circoli culturali, convegni e congressi, etc.) nelle situazioni previste nei protocolli di settore. In tutte le altre situazioni, salvo che i protocolli di settore prevedano diversamente, possono essere utilizzate anche mascherine “di comunità”, monouso, lavabili, eventualmente autoprodotte, purchè siano in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate a coprire il volto, dal mento fino al di sopra del naso.
L’obbligo di indossare le mascherine all’aperto e nelle situazioni elencate sopra non è comunque previsto per:
– bambini sotto i 6 anni di età
– persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina
– operatori o persone che, per assistere una persona con disabilità, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).
Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso: mentre si effettua l’attività sportiva; mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito; quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.