[adrotate group="4"]

Revoca dell’alloggio pubblico ai condannati per violenza domestica, Lo Schiavo presenta una proposta di legge

lo schiavo

&NewLine;<p><strong><em>Per il consigliere regionale&comma; la proposta di legge ha lo scopo di armonizzare ed adeguare l&&num;8217&semi;ordinamento regionale alle disposizioni nazionali in materia di tutela dei reati in ambito domestico<&sol;em><&sol;strong><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<&excl;--more-->&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Revocare l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica ai condannati per reati di violenza domestica&comma; senza che le persone conviventi perdano il diritto di abitazione subentrando&comma; anzi&comma; nella titolarità del contratto&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>È la finalità della proposta di legge recante&colon; &OpenCurlyDoubleQuote;Modifiche all’art&period; 32 della Legge Regionale n&period; 32&sol;1996 &OpenCurlyQuote;Disciplina per l&&num;8217&semi;assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica’”&comma; elaborata dal consigliere regionale Antonio Lo Schiavo&comma; presidente del Gruppo Misto – Liberamente progressisti&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>«La proposta di legge &&num;8211&semi; è scritto nella relazione illustrativa &&num;8211&semi; ha lo scopo di armonizzare ed adeguare l&&num;8217&semi;ordinamento regionale alle disposizioni nazionali vigenti in materia di tutela dei reati consumati in ambito domestico&comma; col fine precipuo di prevedere in maniera chiara ed inequivoca la decadenza dall&&num;8217&semi;assegnazione dell&&num;8217&semi;alloggio di edilizia residenziale pubblica per chi risulti condannato&comma; anche in via non definitiva&comma; per taluni delitti commessi all&&num;8217&semi;interno della famiglia o del nucleo familiare ovvero tra attuali o precedenti coniugi o partner&period; A tale fine&comma; si propone la modifica dell&&num;8217&semi;articolo 32 &lpar;Subentro nella domanda e nell’assegnazione&rpar; della Legge Regionale n&period; 32&sol;1996 &&num;8220&semi;Disciplina per l&&num;8217&semi;assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica&&num;8221&semi;&comma; introducendo un comma aggiuntivo&comma; il &OpenCurlyDoubleQuote;2-bis” che recepisce le modifiche alle disposizioni nazionali vigenti di cui all&&num;8217&semi;art&period; 3 bis del d&period;l&period; 14 agosto 2013 n&period; 93&comma; convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013 n&period; 119&comma; recante &OpenCurlyDoubleQuote;Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere”&comma; che ha introdotto la decadenza dall&&num;8217&semi;assegnazione dell&&num;8217&semi;alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica»&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Le ragioni che giustificano l&&num;8217&semi;intervento normativo&comma; è spiegato&comma; «si fondano sull’osservazione dei crescenti fenomeni di violenza domestica&comma; di cui le cronache nazionali purtroppo testimoniano le vicende giudiziarie e stimolano l&&num;8217&semi;esigenza di rendere operanti&comma; anche a livello regionale&comma; quel primigenio gruppo di misure urgenti adottate con il citato decreto-legge&comma; volto ad inasprire&comma; per finalità dissuasive&comma; il trattamento punitivo degli autori di atti di violenza contro le donne e ogni altra vittima di violenza domestica&comma; nonché a introdurre misure di prevenzione finalizzate alla tutela anticipata delle vittime potenziali di tali condotte&period; In tale quadro la presente proposta di legge è volta ad evitare che di un alloggio di proprietà pubblica &&num;8211&semi; acquistato o costruito con denaro pubblico e destinato a fini di pubblico interesse &&num;8211&semi; possa farsi un uso contrario alla legge&comma; destinando l&&num;8217&semi;immobile a scopi illeciti&comma; consistenti nel compimento di condotte reiterate&comma; abituali&comma; ai danni di persone e connotate da violenza&comma; umiliazione&comma; minaccia e sopraffazione fisica e morale&comma;&nbsp&semi;sovvertendone in&nbsp&semi;tal modo la natura&comma;&nbsp&semi;tramutandolo sostanzialmente&nbsp&semi;in un luogo di reclusione ove infierire a danno dei conviventi&period; Non può&comma;&nbsp&semi;difatti&comma;&nbsp&semi;accettarsi&nbsp&semi;che chi è vittima di un reato di violenza domestica&comma; come moglie o figli minori&comma; debba spesso essere allontanato per venire protetto in un&&num;8217&semi;apposita struttura di accoglienza e&sol;o assistenziale&comma; con costi inevitabili a carico degli enti locali&comma; mentre l&&num;8217&semi;autore delle violenze&comma; ove già condannato&comma; anche se non in via definitiva&comma; per il reato possa continuare a usufruire dell&&num;8217&semi;alloggio pubblico»&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Nello specifico&comma; si propone l’integrazione dell’articolo 32 della legge regionale 32&sol;1996&comma; dopo il comma 2&comma; con il comma 2-bis&comma; che recita&colon; «In caso di condanna&comma; anche non definitiva&comma; o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell&&num;8217&semi;articolo 444 del codice di procedura penale per i reati&comma; consumati o tentati&comma; di cui agli articoli 387 bis&comma; 558-bis&comma; 564&comma; 572&comma; 575&comma; 578&comma; 582&comma; 583&comma; 583-quinquies&comma; 584&comma; 605&comma; 609-bis&comma; 609-ter&comma; 609-quinquies&comma; 609-sexies e 609-octies&comma; 612 ter del codice penale&comma; commessi all&&num;8217&semi;interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate&comma; attualmente o in passato&comma; da un vincolo di matrimonio&comma; da unione civile o da una relazione affettiva&comma; indipendentemente dal fatto della coabitazione&comma; anche in passato&comma; con la vittima&comma; il condannato assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica decade dalla relativa assegnazione&period; In tal caso le altre persone conviventi non perdono il diritto di abitazione e subentrano nella titolarità del contratto&period; Il subentro opera&comma; altresì&comma; qualora l&&num;8217&semi;assegnatario sia destinatario del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare di cui all&&num;8217&semi;articolo 282-bis del codice di procedura penale»&period; <&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>La legge contempla la clausola di invarianza finanziaria&comma; non generando nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale&period;&nbsp&semi;<&sol;p>&NewLine;

Exit mobile version